Approvato all’unanimità dai soci della Assemblea Straordinaria del 18 gennaio 2017
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Titolo I – Norme Generali
Art. 1 – Denominazione
È costituita l’Associazione professionale denominata “ASSIREP”, che nel seguito del presente Statuto verrà identificata solo con il termine Associazione.
L’Associazione potrà essere contraddistinta dal marchio depositato a termini di legge.
Art. 2 – Scopo dell’Associazione
L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che operano, con diversi ruoli e figure professionali, nella Gestione di Progetto (o Project Management, secondo la terminologia comunemente utilizzata a livello internazionale).
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
Per il perseguimento di tali scopi l’Associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna.
Art. 3 - Sedi
L’Associazione ha sede legale in Roma in via Flaminia 9464, 00189 Roma.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione sul territorio nazionale di sedi regionali e provinciali.
Art. 4 - Durata
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31-12-2060.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque causa l’Associazione non può distribuire utili anche in modo indiretto ed è obbligata a devolvere il patrimonio residuo ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 e seguenti della legge 23.12.96, n. 662.
A tal fine l’assemblea può nominare uno o più liquidatori.
Art. 5 – Garanzie a tutela dell’utenza
L’Associazione si impegna a promuovere ed adottare strumenti idonei a tutelare e garantire l’utenza secondo modalità che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo in adempimento a quanto previsto dalla legge 4/2013, ed eventuali successive modificazioni, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti previsti per l’ammissione e per il mantenimento della iscrizione, al rispetto del codice deontologico (o di condotta) ed alla conformità con le eventuali norme UNI di riferimento.
L’Associazione garantisce, a tutela dell’utenza e dei consumatori, che i propri soci siano in possesso degli standard qualitativi richiesti e mette a disposizione del cittadino/consumatore adeguati servizi informativi relativi all’attività professionale, agli standard qualitativi richiesti ai propri iscritti, alle modalità di segnalazione e gestione dei reclami riguardanti casi di contenzioso con singoli professionisti tramite l’istituzione dello sportello di riferimento per il consumatore
Titolo II – Rapporto Associativo
Art. 6 - Requisiti di iscrizione dei soci
Per iscriversi all’Associazione occorre essere in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore e di specifici requisiti che attestino il possesso, da parte del richiedente, di adeguate conoscenze, competenze e abilità in ambito gestione progetti.
Le modalità di iscrizione e i requisiti di accesso richiesti sono specificati nel Regolamento associativo.
Art. 7 - Tipologie di soci
Gli iscritti ad ASSIREP, come persone fisiche, possono assumere la tipologia di:
Tutti i soci ASSIREP condividono gli scopi dell’Associazione. Le domande di iscrizione ad ASSIREP da parte di un candidato socio devono essere accettate dal Consiglio Direttivo previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
È dato mandato al CD ASSIREP di definire le tipologie dei soci non-Ordinari e le relative modalità di adesione.
Art. 8 - Diritti dei soci
L’Associazione garantisce a tutti i soci Ordinari il diritto di voto singolo di cui all’art. 2532 co. 2 del codice civile in Assemblea per tutti i Soci in regola con il versamento delle quote di adesione annuali. Essi hanno altresì il diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall’Associazione, nei termini e nelle modalità di volta in volta definiti.
I soci non-Ordinari e gli Onorari non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche sociali.
Art. 9 - Doveri dei soci
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico, le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, come previsto dal Regolamento. I soci Ordinari sono altresì tenuti ad osservare l’obbligo di costante aggiornamento professionale (formazione permanente) per il mantenimento dell’iscrizione all’Associazione. Tale obbligo viene soddisfatto attraverso la partecipazione alle specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento professionale con le caratteristiche meglio specificate nel Regolamento associativo; tali iniziative sono organizzate dall’Associazione stessa o da altri enti ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Quota associativa
Le quote associative annuali vengono determinate, ogni anno per l’anno successivo, dal Consiglio Direttivo e vengono specificate in apposita pagina del sito web della Associazione. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è rivalutabile.
Art. 11 - Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
Art. 12 – Responsabilità disciplinare del Socio
La responsabilità disciplinare del Socio è accertata dal Collegio dei Probiviri qualora egli:
L’irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative sono di competenza del Collegio dei Probiviri come descritto nell’Art.19 del presente Statuto.
Titolo III – Organizzazione
Art. 13 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
L’Associazione garantisce l'eleggibilità di tutti i Soci Ordinari alle cariche sociali previste al comma precedente.
La struttura organizzativa rappresentante gli organi istituzionali e l’elenco dei soci facenti parte degli organi previsti dal presente Statuto, è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare di aggiungere un Collegio dei Revisori dei conti ed un Comitato Esecutivo agli organi sopra previsti.
Art 14 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci:
Art. 15 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
Partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, tutti i Soci Ordinari dell’Associazione in regola con i pagamenti.
Il Consiglio Direttivo uscente, a completamento delle elezioni, deve compilare un verbale, da conservare agli atti, riportante la lista dei candidati, i voti ottenuti dai candidati ed il numero dei votanti.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente e il Tesoriere che fanno parte, se esistente, del Consiglio Esecutivo insieme con il Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare e attuare tutte le attività e le azioni necessarie per il conseguimento delle finalità sociali, nell’ambito di quanto definito dallo Stauto e dal Regolamento e nei limiti del preventivo finanziario approvato.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili ma il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario non possono ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o da almeno nil 30% dei membri del Consiglio stesso, con richiesta motivata.
Art. 16 - Presidente
Il Presidente dura in carica quattro anni, a partire dalla data in cui l’Assemblea ha proceduto alla sua nomina.
Il Presidente ha il compito di coordinare e promuovere le attività dell’Associazione essendone a tutti gli effetti il legale rappresentante. Ad esso sono conferiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Il Presidente può delegare i poteri di gestione ordinaria e conferire specifiche deleghe al Vice Presidente o ai membri del Consiglio Direttivo. La delega dei poteri ad un membro cooptato è affidata dal Presidente con il parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza semplice.
Art. 17 - Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 18 – Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e contabile, predispone il rendiconto consuntivo annuale che deve essere sottoposto al Consiglio Direttivo ed all’approvazione dell’Assemblea unitamente ad una sua relazione.
Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre soci, eletti dall’Assemblea tra i soci più illustri e non in carica nel Consiglio Direttivo, che scelgono al proprio interno un Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
- vigilare sul rispetto del codice deontologico da parte dei soci;
- verificare in particolare che i soci designati a ricoprire cariche sociali non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.
Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di qualunque fatto o circostanza riguardante possibili situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi e violazioni del codice deontologico. Il Collegio dei Probiviri, nell’espletamento delle sue funzioni, ha libero accesso a tutta la documentazione interna all’Associazione, può, se lo ritiene necessario, convocare gli interessati per accertare la veridicità o meno di fatti e circostanze e, prima di infliggere una sanzione disciplinare, deve richidere che l’interessato presenti entro 30 gg una memoria scritta a sua difesa.
Il Collegio dei Probiviri può deliberare in merito alle seguenti sanzioni disciplinari, graduate a seconda della gravità delle violazioni accertate:
Art. 20 - Comitato Scientifico
Per lo sviluppo ed approfondimento di temi specifici, coerenti con le finalità dichiarate nell’art. 2 dello Statuto, ed in particolare per la definizione delle iniziative di aggiornamento professionale, il Consiglio Direttivo può avvalersi del Comitato Scientifico, i cui componenti sono individuati tra i docenti universitari di Project Management, o di discipline affini, e tra esperti o professionisti che si sono contraddisti nello svolgimento, nello sviluppo o nella promozione della figura professionale del project manager.
Il Consiglio Direttivo è competente per l’individuazione dei componenti del Comitato Scientifico con modalità di volta in volta definite.
Art. 21 – Attività formative ed aggiornamento professionale
Per soddisfare l’obbligo di aggiornamento professionale necessario per il mantenimento dell’iscrizione all’Associazione, il Consiglio Direttivo, con il supporto dell’eventuale Comitato Scientifico, definisce i contenuti delle attività formative e di aggiornamento professionale organizzate direttamente dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo definisce inoltre i criteri di accreditamento delle attività formative svolte da enti esterni all’Associazione al fine di riconoscerle idonee per il soddisfacimento, da parte dei soci, degli obblighi formativi necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Associazione e ne verifica costantemente il rispetto dei criteri di idoneità prestabiliti.
Art. 22 – Divisioni o Commissioni
Per lo sviluppo e l’approfondimento di temi specifici, coerenti con le finalità dichiarate nell’art. 2 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può istituire Divisioni o Commissioni composte da un numero di membri variabile secondo la necessità, al cui interno sia presente almeno un membro del Consiglio Direttivo. Tali organismi hanno il compito di gestire determinate attività tematiche dell’Associazione.
Art. 23 – Sedi e Delegati territoriali
Il Consiglio Direttivo procede all’istituzione di sedi regionali e/o provinciali dell’Associazione e alla nomina di Delegati quali responsabili delle sedi che rappresentano l’Associazione nelle aree territoriali di competenza. Specifiche funzioni di rappresentanza possono inoltre essere delegate a singoli soci al di fuori del Consiglio Direttivo (delegati presso enti, aziende, associazioni, università, etc.).
Titolo IV – Patrimonio
Art. 24- Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite da:
Art. 25 – Divieto di distribuzione
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 26- Compensi degli Organi Sociali
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali possono essere riconosciuti rimborsi delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 27 – Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Titolo V – Disposizioni Finali
Art. 28 – Regolamento
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione di quanto previsto nel presente Statuto, con particolare riguardo alle modalità di ammissione all’Associazione, ai requisiti richiesti ed alla loro verifica, sono contenute nel Regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Il Regolamento deve essere reso noto ai soci mediante specifica comunicazione o mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Associazione.
Art. 29 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Presidente o dai 2/3 del Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci e vengono approvate dall’Assemblea dei Soci in sede straordinaria.
Art. 30 – Norme Generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea.
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